Città di Caorle Venezia
Ti trovi in: Home  |  Amministrazione  |  Statuto

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE


TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1
Comune di Caorle

1. Il Comune di Caorle è dotato di apposito Statuto che ne stabilisce le norme fondamentali inerenti l'organizzazione.-
2. A dette disposizioni verrà data attuazione mediante appositi regolamenti.-


Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Caorle è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Caorle-Capoluogo e delle frazioni di S. Giorgio di Livenza e Brussa e delle località di Cà Corniani, Cà Cottoni, Ottava Presa, S. Gaetano, Marango, Castello di Brussa, Porto S. Margherita e Duna Verde.-
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Caorle.-
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.-
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.-


Articolo 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove la pace, ne tutela le libertà fondamentali, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, secondo le modalità del presente statuto.-
2. Il Comune conforma la propria azione al principio di sussidiarietà e la orienta al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana ed adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della Città e per realizzare il riequilibrio delle rappresentanze.-
3. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della comunità, assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, e promuove la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.-
4. Il Comune adegua i propri atti e i comportamenti degli organi e degli uffici in tema di entrate tributarie, ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, concernente "Disposizioni in materia di diritti del contribuente".

Articolo 4
Tutela della persona e della comunità

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.-
2. Le finalità di assistenza sociale mirano al pieno sviluppo della persona, dei gruppi e delle comunità con particolare riferimento alle condizioni di coloro che versano in grave stato di disagio sociale e/o di emarginazione, per aiutare, inserire ed integrare socialmente i medesimi.
3. Il perseguimento delle finalità di cui sopra richiede l'istituzione di un Servizio Sociale Professionale articolato su diversi livelli funzionali, che operi per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, direttamente o indirettamente, mediante convenzione con enti ed associazioni.
4. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene anche con contributi economici, l'opera degli enti e organizzazioni no profit e del volontariato presente sul territorio, e promuove l'esercizio da parte degli stessi di funzioni pubbliche che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, per uno sviluppo durevole e sostenibile:
· Tutela l'ambiente naturale nel suo complesso, mediante il controllo delle cause di degrado e dell'inquinamento, per difendere l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria, attraverso una pianificazione territoriale che coniughi l'esigenza dell'abitazione, dell'economia e dei servizi con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, produttivo, storico e archeologico;
· Rivendica a favore della Comunità i diritti millenari di uso civico di caccia e pesca sull'intero territorio.-
2. A tal fine potrà promuovere iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini.-

Articolo 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e incoraggia il turismo sociale e giovanile.-
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali e ricreative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 del TUEL, nonché riconosce l'attività di quelli già operanti.-
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.-
4. Il Comune:
a. promuove la pratica sportiva come l'insieme di tutte le forme di praticare sport, rese accessibili a tutti i cittadini;
b. incoraggia lo sport per tutti inteso come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
c. partecipa alla promozione sportiva da realizzarsi attraverso la creazione dei servizi fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive, quali gli impianti e la tutela sanitaria dei partecipanti;
d. prevede la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport, ai sensi dell'art. 10, terzo comma del TUEL.-

Articolo 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune:
a. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
b. realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, opera per favorire il diritto del cittadino alla casa, anche con i piani di edilizia economica e popolare;
c. predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani programmatici;


d. attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuale, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
e. predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.-


Articolo 8
Sviluppo economico

1. Il Comune:
a. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio;
b. sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
c. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, della pesca, dell'agricoltura e della piccola e media industria, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
d. promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.-


Articolo 9
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del TUEL, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.-
2. Ai fini di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvarrà, per ciascun obiettivo dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive, presenti nel territorio.-


Articolo 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del TUEL.-
2. A tale proposito il Consiglio Comunale può promuovere i Consigli di Quartiere, la cui composizione e funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.-
3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa e/o utilizzando mezzi propri.-
4. Per raggiungere tale fine il Comune promuoverà la formazione di Consulte sui vari argomenti (anziani, giovani, Sport, Scuola-cultura, ecc.).
5. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.-

Comune di Caorle - Via del Passarin n. 15 - 30021 Caorle (Ve) tel. 0421/219111 - Fax 0421/219300
webmaster - privacy - diritti d'autore
credits