Articolo 1
Comune di Caorle
1. Il Comune di Caorle è dotato di apposito Statuto che ne stabilisce
le norme fondamentali inerenti l'organizzazione.-
2. A dette disposizioni verrà data attuazione mediante appositi
regolamenti.-
Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma
1. Il Comune di Caorle è costituito dalle comunità delle
popolazioni e dai territori di Caorle-Capoluogo e delle frazioni di S.
Giorgio di Livenza e Brussa e delle località di Cà Corniani,
Cà Cottoni, Ottava Presa, S. Gaetano, Marango, Castello di Brussa,
Porto S. Margherita e Duna Verde.-
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Caorle.-
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con
deliberazione del Consiglio Comunale.-
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché
i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti
nel territorio comunale e le relative modalità.-
Articolo 3
Finalità
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria
comunità, ne promuove la pace, ne tutela le libertà fondamentali,
lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce
la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche
della comunità, secondo le modalità del presente statuto.-
2. Il Comune conforma la propria azione al principio di sussidiarietà
e la orienta al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza
stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana ed
adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione
della vita della Città e per realizzare il riequilibrio delle rappresentanze.-
3. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della comunità,
assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi
della legge 10 aprile 1991 n. 125, e promuove la presenza di entrambi
i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché
degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.-
4. Il Comune adegua i propri atti e i comportamenti degli organi e degli
uffici in tema di entrate tributarie, ai principi dettati dalla legge
n. 212 del 27 luglio 2000, concernente "Disposizioni in materia di
diritti del contribuente".
Articolo 4
Tutela della persona e della comunità
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze,
il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo,
con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza
dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità
e della prima infanzia.-
2. Le finalità di assistenza sociale mirano al pieno sviluppo della
persona, dei gruppi e delle comunità con particolare riferimento
alle condizioni di coloro che versano in grave stato di disagio sociale
e/o di emarginazione, per aiutare, inserire ed integrare socialmente i
medesimi.
3. Il perseguimento delle finalità di cui sopra richiede l'istituzione
di un Servizio Sociale Professionale articolato su diversi livelli funzionali,
che operi per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale,
con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi,
direttamente o indirettamente, mediante convenzione con enti ed associazioni.
4. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene anche con contributi economici,
l'opera degli enti e organizzazioni no profit e del volontariato presente
sul territorio, e promuove l'esercizio da parte degli stessi di funzioni
pubbliche che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, per uno sviluppo
durevole e sostenibile:
· Tutela l'ambiente naturale nel suo complesso, mediante il controllo
delle cause di degrado e dell'inquinamento, per difendere l'integrità
del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria, attraverso una pianificazione
territoriale che coniughi l'esigenza dell'abitazione, dell'economia e
dei servizi con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale,
produttivo, storico e archeologico;
· Rivendica a favore della Comunità i diritti millenari
di uso civico di caccia e pesca sull'intero territorio.-
2. A tal fine potrà promuovere iniziative di informazione e responsabilizzazione
dei cittadini.-
Articolo 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle
sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e incoraggia
il turismo sociale e giovanile.-
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la
istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali e ricreative,
promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura
l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 del
TUEL, nonché riconosce l'attività di quelli già operanti.-
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno
disciplinati dal regolamento.-
4. Il Comune:
a. promuove la pratica sportiva come l'insieme di tutte le forme di praticare
sport, rese accessibili a tutti i cittadini;
b. incoraggia lo sport per tutti inteso come pratica delle attività
sportive in tutte le forme ed espressioni, dall'attività fisica
ricreativa alla più alta competizione;
c. partecipa alla promozione sportiva da realizzarsi attraverso la creazione
dei servizi fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive,
quali gli impianti e la tutela sanitaria dei partecipanti;
d. prevede la partecipazione delle società sportive alla programmazione
e gestione dei servizi per lo sport, ai sensi dell'art. 10, terzo comma
del TUEL.-
Articolo 7
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune:
a. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di
un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture
sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
b. realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, opera
per favorire il diritto del cittadino alla casa, anche con i piani di
edilizia economica e popolare;
c. predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
secondo le esigenze e le priorità definite dai piani programmatici;
d. attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato
ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuale,
con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
e. predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi
di pubbliche calamità.-
Articolo 8
Sviluppo economico
1. Il Comune:
a. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore
funzionalità e produttività del servizio;
b. sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento
e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
c. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, della pesca, dell'agricoltura
e della piccola e media industria, adotta iniziative atte a stimolare
l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire
una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa
remunerazione del lavoro;
d. promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori
dipendenti ed autonomi.-
Articolo 9
Programmazione economico-sociale e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del TUEL, il Comune
realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti
della programmazione.-
2. Ai fini di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani
e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvarrà,
per ciascun obiettivo dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali,
economiche, culturali e sportive, presenti nel territorio.-
Articolo 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione
1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione
di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente,
secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art.
8 del TUEL.-
2. A tale proposito il Consiglio Comunale può promuovere i Consigli
di Quartiere, la cui composizione e funzionamento sono demandati ad apposito
regolamento.-
3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione
sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a
tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando
incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi
di comunicazione di massa e/o utilizzando mezzi propri.-
4. Per raggiungere tale fine il Comune promuoverà la formazione
di Consulte sui vari argomenti (anziani, giovani, Sport, Scuola-cultura,
ecc.).
5. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali,
attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.-
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