Capo I
Istituti della partecipazione
Articolo 38
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente,
del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione,
qualora lo loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi
del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.-
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione
dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica,
del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.-
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere
visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune
o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite
dal regolamento.-
4. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini,
singoli od associati, a prendere visione ed ad ottenere copia degli atti
e dei documenti in possesso del Comune
5. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241
del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione
in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.-
6. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini,
singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti,
di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e in osservanza
della legge sul bollo.-
Articolo 39
Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità
all'azione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà,
valorizza le libere forme associative.-
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari,
disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.-
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa
ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari,
anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si
dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.-
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura
alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la
presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi
comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.-
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni
che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura,
dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli
ideali del volontariato e della cooperazione.-
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite
convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse
o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo
e delle peculiarità dell'associazionismo.-
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire
che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno
che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare
tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo
tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo
deve contenere il regolamento per la sua tenuta.-
Articolo 40
Consultazione della popolazione del Comune
1. La consultazione della popolazione residente nel Comune ha lo scopo
di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali,
su materie di esclusiva competenza locale.-
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione
interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.-
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure
gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.-
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una
adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.-
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi
comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce
e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza
interessata.-
Articolo 41
Referendum
1. E' riconosciuto il referendum, come strumento di democrazia diretta
e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica, nelle materie
indicate dal regolamento di cui al comma 5.-
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare
una unica questione.-
3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- materie che non siano di esclusiva competenza locale.-
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum,
non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo
o analogo oggetto.-
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale
o richiesto dal 10 per cento degli elettori residenti nel Comune, secondo
le modalità stabilite da apposito regolamento.-
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di
tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.-
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal
Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione
e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.-
Articolo 42
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
1. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovere
la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere
o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale,
permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità,
dell'assistenza e della gestione del territorio.-
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria
competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal
Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.-
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di
proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.-
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito,
secondo le norme del regolamento.-
Articolo 43
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati,
finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte
al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove
il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, della commissione
consiliare competente a deciderne la ammissibilità a procedere
successiva.-
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli
esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive
entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla
complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli
eventuali dinieghi.-
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme
di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta,
in sede di comunicazioni.-
Articolo 44
Difensore Civico
1. Il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico.-
2. Il Difensore Civico resta in carica tre anni.- E' nominato dal Consiglio
Comunale con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto. Qualora
la maggioranza non sia raggiunta nella prima seduta, è nominato
in successiva seduta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.-
3. La carica di Difensore Civico non è cumulabile con l'appartenenza
ad altri Organi dell'Ente.- Chi ha ricoperto la carica di difensore civico
per due mandati consecutivi, non può essere immediatamente rieletto.-
4. Si applicano le norme di incompatibilità e decadenza previste
per le elezioni dei Consiglieri Comunali.-
5. Il Consiglio Comunale può revocare il Difensore Civico per gravi
e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza , con la maggioranza
prevista per la nomina.-
6. E' requisito per la nomina il possesso di diploma di laurea conseguito
in materie giuridiche o economiche.-
7. Sono inoltre eleggibili i cittadini in possesso del solo diploma di
scuola media superiore, i quali abbiano ricoperto per almeno cinque anni
la carica di Sindaco, assessore o consigliere comunale.-
8. Il Difensore Civico svolge le funzioni attribuite dalla legge, in piena
autonomia nei confronti degli organi del Comune.-
9. E' fornito di adeguata sede e strumentazione e può accedere
liberamente a tutti gli atti e agli uffici del Comune.-
10. Gli organi del Comune sono tenuti a fornirgli tutte le notizie che
egli ritenga utili allo svolgimento dei suoi compiti.-
11. Al Difensore Civico spetta un compenso pari ad 1/3 di quello previsto
per l'intero Collegio dei Revisori del Comune.-
12. E' fatta salva la facoltà di convenzionarsi con altri Comuni
per la nomina del Difensore Civico, a carattere sovracomunale.-
13. In tal caso la convenzione dovrà disciplinare la durata, il
compenso, le possibilità di recesso, i rapporti finanziari fra
gli Enti, le modalità di espletamento del servizio, le modalità
per la nomina e la revoca.-
CAPO II
Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 45
Diritto di partecipazione al procedimento
1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare
l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono
intervenirvi.-
2. Coloro che sono portatrici di interessi, pubblici o privati, e le associazioni
portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel
procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.-
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione
degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione
ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.-
Articolo 46
Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono
essere indicati:
a. l'informazione dell'inizio del procedimento
b. l'oggetto del procedimento promosso
c. la sua data di inizio
d. l'unità organizzativa responsabile
e. l'indicazione del responsabile del procedimento
f. il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale
g. l'orario in cui quest'ultimo riceve i cittadini
h. l'avvertimento che è possibile presentare memorie e documenti
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e g) del
precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta
in volta stabilite dall'Amministrazione.-
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