Città di Caorle Venezia
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE


TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
Istituti della partecipazione

Articolo 38
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora lo loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.-
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.-
3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.-
4. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli od associati, a prendere visione ed ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune
5. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.-
6. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e in osservanza della legge sul bollo.-


Articolo 39
Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza le libere forme associative.-
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.-
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.-
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.-
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.-
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.-
7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.-


Articolo 40
Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione residente nel Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.-
2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.-
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.-
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.-
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.-


Articolo 41
Referendum

1. E' riconosciuto il referendum, come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica, nelle materie indicate dal regolamento di cui al comma 5.-
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione.-
3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- materie che non siano di esclusiva competenza locale.-
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.-
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 10 per cento degli elettori residenti nel Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.-
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.-
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.-


Articolo 42
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.-
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.-
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.-
4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.-

Articolo 43
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, della commissione consiliare competente a deciderne la ammissibilità a procedere successiva.-
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.-
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.-


Articolo 44
Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico.-
2. Il Difensore Civico resta in carica tre anni.- E' nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista per la modifica dello Statuto. Qualora la maggioranza non sia raggiunta nella prima seduta, è nominato in successiva seduta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.-
3. La carica di Difensore Civico non è cumulabile con l'appartenenza ad altri Organi dell'Ente.- Chi ha ricoperto la carica di difensore civico per due mandati consecutivi, non può essere immediatamente rieletto.-
4. Si applicano le norme di incompatibilità e decadenza previste per le elezioni dei Consiglieri Comunali.-
5. Il Consiglio Comunale può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza , con la maggioranza prevista per la nomina.-
6. E' requisito per la nomina il possesso di diploma di laurea conseguito in materie giuridiche o economiche.-
7. Sono inoltre eleggibili i cittadini in possesso del solo diploma di scuola media superiore, i quali abbiano ricoperto per almeno cinque anni la carica di Sindaco, assessore o consigliere comunale.-
8. Il Difensore Civico svolge le funzioni attribuite dalla legge, in piena autonomia nei confronti degli organi del Comune.-
9. E' fornito di adeguata sede e strumentazione e può accedere liberamente a tutti gli atti e agli uffici del Comune.-
10. Gli organi del Comune sono tenuti a fornirgli tutte le notizie che egli ritenga utili allo svolgimento dei suoi compiti.-
11. Al Difensore Civico spetta un compenso pari ad 1/3 di quello previsto per l'intero Collegio dei Revisori del Comune.-
12. E' fatta salva la facoltà di convenzionarsi con altri Comuni per la nomina del Difensore Civico, a carattere sovracomunale.-
13. In tal caso la convenzione dovrà disciplinare la durata, il compenso, le possibilità di recesso, i rapporti finanziari fra gli Enti, le modalità di espletamento del servizio, le modalità per la nomina e la revoca.-


CAPO II
Partecipazione al procedimento amministrativo


Articolo 45
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.-
2. Coloro che sono portatrici di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.-
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.-


Articolo 46
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a. l'informazione dell'inizio del procedimento
b. l'oggetto del procedimento promosso
c. la sua data di inizio
d. l'unità organizzativa responsabile
e. l'indicazione del responsabile del procedimento
f. il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale
g. l'orario in cui quest'ultimo riceve i cittadini
h. l'avvertimento che è possibile presentare memorie e documenti
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e g) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.-

Comune di Caorle - Via del Passarin n. 15 - 30021 Caorle (Ve) tel. 0421/219111 - Fax 0421/219300
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