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VALIDITA'
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TARIFFA |
| Residenti o nati in provincia di Venezia
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Ultra sessantenni residenti o nati in provincia
di Venezia |
Residenti in altra provincia della regione
Veneto |
Residenti in altra regione |
| Tariffa ordinaria |
Tariffa ordinaria ridotta del 50% |
Tariffa ordinaria aumentata del 100% |
Tariffa ordinaria aumentata del 200% |
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Mensile
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20 (15,83)* |
10 (5,83)* |
40 (15)* |
60 (35)* |
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Semestrale
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80 (55)* |
40 (15)* |
160 (10)* |
240 (90)* |
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Annuale
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100 (50)* |
50 (0)* |
200 (0)* |
300 (0)* |
* I pescatori che abbiano svolto pesca al novellame nell'anno 2002, corrispondendo
la relativa tariffa, devono versare l’importo indicato tra parentesi.
· Il pagamento dell’importo
dovuto deve essere effettuato tramite il c/c postale n. 15360308 intestato
a: Comune di Caorle – Servizio di Tesoreria. Sul bollettino di versamento
deve essere indicato il numero e la data di rilascio della licenza di
pesca di tipo “A”, in corso di validità, e il tipo di permesso per il
quale viene effettuato il versamento.
· Costituisce permesso
di pesca la ricevuta di versamento con decorrenza dal giorno in cui
lo stesso viene effettuato.
· La ricevuta di versamento
deve essere esibita ai controlli degli organi di vigilanza preposti e
il pescatore che abbia fruito della riduzione, a seguito del pagamento
del permesso di pesca al novellame, deve esibire entrambe le ricevute.
NOVELLAME
Ai sensi dell’art.23 del Regolamento provinciale per l’esercizio della
pesca, approvato dalla Provincia di Venezia con delibera C.P. prot.52111/V
del 14.01.1999, la Provincia autorizza la pesca del novellame che ha inizio
nel mese di marzo.
La tariffa specifica per il rilascio del permesso per la pesca del
novellame, in vigore dal 1 aprile 2002, è la seguente:
· residenti nella provincia
di Venezia € 50
· non residenti nella provincia
di Venezia € 300
SANZIONI: Ai sensi della deliberazione C.C. n. 16/2002, la mancanza
di permesso all’esercizio della pesca rilasciato dal Comune di Caorle comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.
33 co.3 della L.R. 19/1998, stabilita da € 51,65 a € 309,87, oltre al pagamento,
a favore del Comune, della tariffa calcolata in ragione di quella semestrale
prevista per la categoria alla quale appartiene il pescatore sanzionato.
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