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ART. 4 INDICI EDILIZI
1) Superficie utile Su: è la somma delle superfici di tutti i
piani fuori ed entro terra misurata al netto di tutti gli elementi verticali
(murature, pilastri, tramezzi), di sguinci e vani di porte e di finestre.
Dal computo della superficie utile sono esclusi i portici di uso pubblico,
le centrali termiche e di condizionamento, le cabine elettriche, i locali
per motore ascensore ed i vani delle scale e degli ascensori ad eccezione
di quelli delle scale interne ad una stessa unità immobiliare,
in genere tutti i locali specificatamente destinati ai servizi tecnici
del fabbricato.
Le superfici relative ai servizi ed accessori della residenza stabili
e turistica, e delle attività ricettive turistiche (cantine, soffitte
praticabili limitatamente alle superfici con altezza superiore a ml 1,40,
lavatoi, magazzini; autorimesse singole e collettive, androni e corridoi
comuni di ingresso, porticati liberi, logge rientranti) vengono computate
per il 60%.
2) Altezza del fabbricato (H): è l'altezza massima tra quella
delle varie fronti misurata dal piano di utilizzo alla linea di incontro
del fronte con la superficie superiore della copertura con pendenza non
superiore al 40%.
Per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40% l'altezza
è misurata dal piano di utilizzo alla linea di colmo più
alta.
La quota del piano di utilizzo è quella del punto più alto
della o delle strade pubbliche su cui il fabbricato prospetta.
3) Rapporto tra superficie utile, superficie lorda e volume vuoto per
pieno: ai fini dell'applicazione di norme legislative e regolamentari
riferite alla superficie lorda di pavimento e al volume vuoto per pieno
si assumono i seguenti rapporti:
- 1 mq di superficie utile = 1,3 mq di superficie lorda di piano;
- 1 mq di superficie utile = 4 mc di volume vuoto per pieno;
- 37,5 mq di superficie utile = 1 abitante teorico;
- 25 mq di superficie utile = 1 abitante teorico turistico.
4) distanza dei fabbricati: è la distanza misurata in proiezione
orizzontale tra fabbricati e corpi di fabbrica ed è misurata da
paramento esterno a paramento esterno: gli sbalzi aperti non superiori
a mi 1,50 non vengono computati mentre, nei caso di sbalzi aperti maggiori,
la parte superiore a mi 1,50 viene considerata come edificio ai fini della
determinazione delle distanze tra fabbricati
5) distanza dai confini: è la distanza misurata in proiezione
orizzontale, tra i fabbricati ed i confini di proprietà e di zona
(ad eccezione delle zone di rispetto stradale) misurata dal paramento
esterno degli edifici; per gli spazi aperti valgono le considerazioni
di cui al punto precedente;
6) distanza dalla strada: è la distanza misurata in proiezione
orizzontale, tra i fabbricati ed il confine degli spazi pubblici esistenti
e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate di fossi, zone verdi, marciapiedi,
ecc.).
7) volume del fabbricato (V): per volume del fabbricato deve intendersi
il prodotto della superficie lorda del sedime per l'altezza del fabbricato
calcolata come da punto 2 del presente articolo. Dal volume vengono escluse
le logge rientranti non superiori a 1,40 m di profondità calcolate
per la loro altezza utile ed i volumi tecnici di cui alla circolare 31.03,1973
n. 2474. Nella Z.T.O. E, ovvero nelle Zone Agricole, non vanno considerati
volume i porticati delle tegge (qualora liberi su almeno 3 lati) ed i
portici passanti delle abitazioni rurali.
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