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ART. 5 VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA
All'entrata in vigore del P.R.G., ogni volume edilizio
esistente e da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria
ad esso corrispondente.
Le concessioni edilizie sono subordinate alla stipula registrazione e
trascrizione di un atto di vincolo sulla superficie fondiaria corrispondente
alla superficie utile da costruire, determinata dall'indice di utilizzazione
fondiaria caratteristico di ogni zona.
A tal fine ogni richiesta di concessione deve essere accompagnata da
una planimetria catastale aggiornata che indichi la superficie da vincolare.
Tale vincolo deve essere registrato come vincolo ,non aedificandi".
Per le superfici utili esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.,
la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte
di proprietà della ditta intestata contigue a quelle su cui insiste
il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore dell'indice di utilizzazione
fondiaria indicato per la zona corrispondente.
Per dette superfici utili esistenti la superficie fondiaria ad esse corrispondente
può risultare inferiore a quelle derivanti dal computo dell'indice.
La demolizione parziale o totale del fabbricato od annulla la servitù
sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente, oppure nel caso in
cui il comma precedente può determinare una riduzione della servitù
medesima quando lo consenta un preciso computo dell'indice di zona rispetto
alla superficie utile restante.
Ad ogni rilascio di concessione edilizia l'Amministrazione comunale provvede
a riportare su apposita planimetria, tenuta a libera visione del pubblico,
il fabbricato e la relativa superficie fondiaria vincolata.
L'Amministrazione comunale può anche richiedere ad ogni ditta proprietaria
di fornire le esatte superfici utili dei fabbricati esistenti allo scopo
di determinare la superficie fondiaria ad esse corrispondenti.
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie
fondiaria corrispondente con altro atto di servitù, purché
detta superficie, comprendente la superficie coperta del fabbricato, formi
una sola figura geometrica chiusa, fatta salva l'applicazione di norme
di leggi vigenti.
Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve
essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.
A tale scopo nei relativi atti di compravendita deve risultare la menzione
della servitù di cui ai commi precedenti.
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