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ART. 7 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
Sono obbligatori nelle zone del territorio comunale indicate dalle planimetrie
e dalle norme e richiedono una progettazione urbanistica di dettaglio
intermedia tra il P.R.G. e il progetto edilizio; possono essere di iniziativa
pubblica e privata.
I piani urbanistici attuativi sono:
a) il piano particolareggiato (PP) di cui all'art. 13 della legge
17 agosto 1942, n. 11 50;
b) il piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P,) di cui all'art.
27 della legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art.
27 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865;
d) il piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.) di cui alla
legge 5 agosto 1978 n. 457;
e) il piano di lottizzazione (P.L.);
f) il piano di recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.).
I piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica di cui alle lettere
a), b), c) e d) del precedente comma devono essere approvati entro 5 anni
dalla data di entrata in vigore del P. R. G.
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