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ART. 9 COMPARTO
Il comparto è uno strumento di coordinamento di interventi diretti
mediante il quale sono definiti ambiti territoriali entro cui l'intervento
edilizio deve essere realizzato in modo unitario dagli aventi titolo.
Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree edificatili appartenenti
ad uno o più proprietari o aventi titolo ad edificare, costituenti
un intervento unitario che si realizza attraverso la costituzione di un
consorzio per la rappresentazione di una unica istanza di concessione
edilizia.
La delimitazione dell'ambito territoriale del Comparto ed i termini per
la costituzione del consorzio e per la presentazione dell'istanza di concessione
possono essere stabiliti da un piano urbanistico attuativo di iniziativa
pubblica, dal Programma pluriennale di attuazione oppure deliberati dal
Consiglio Comunale con provvedimento esecutivo ai sensi dell'art. 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Esso può estendersi a parti di un piano urbanistico attuativo di
iniziativa pubblica oppure comprendere gli interventi singoli spettanti
a più soggetti in attuazione diretta del P.R.G.
Il consorzio di comparto è costituito mediante un atto notarile
dai soggetti interessati e deve prevedere, in particolare, i criteri per
un equo riparto degli oneri e dei benefici.
L'atto costitutivo è corredato dagli elaborati di progetto richiesti
dal regolamento edilizio per il rilascio della concessione, nonché
da un elenco catastale della proprietà e dalla convenzione come
prevista dalla L.R. n. 61/1985.
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