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ART. 17 ZONE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO PRODUTTIVO (Dl)
In queste zone sono consentiti unicamente:
a) impianti caratteristici dell'industria e dell'artigianato produttivo,
con esclusione di quelli che, a insindacabile giudizio del Sindaco su
parere conforme della Commissione Edilizia, dovessero per qualsiasi motivo
recare molestia o essere comunque pregiudizievoli alle zone residenziali;
b) uffici, laboratori, magazzini e depositi inerenti alle attività
di cui al precedente punto a);
c) abitazioni (massimo due), per il personale di sorveglianza o dirigente
o per il proprietario; la superficie utile per la residenza non deve superare
il 25% di quella destinata all'attività produttiva con un massimo
di 150 mq;
d) attrezzature per gli addetti (tempo libero, assistenza, ristoro), tali
attrezzature possono essere realizzate solo all'interno della superficie
fondiaria di pertinenza alle singole strutture produttive e non devono
essere accessibili ai non addetti.
Valgono le seguenti norme:
1) distanza minima dalla strada: ml 15;
2) distanza minima dai confini: ml 8;
3) indice di superficie massima coperta: k = 40% della superficie fondiaria;
4) altezza massima dei fabbricati: m 8,50 salvo maggiori altezze dovute
a specifiche esigenze produttive da dimostrare;
5) parcheggio: all'interno della superficie fondiaria deve essere riservata
a parcheggio una area da determinare con i parametri di cui al successivo
art. 31 in relazione alle destinazioni di uso previste;
6) verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere
sistemata a verde con alberi ad alto fusto nella quantità minima
di uno ogni 40 mq.
Nelle zone per l'industria e l'artigianato produttivo di completamente
l'edificazione è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria.
Nelle zone per l'industria e l'artigianato produttivo di espansione l'edificazione
è subordinata alla approvazione di un piano urbanistico attuativo.
La estensione territoriale di ogni piano attuativo è indicata
nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia: le destinazioni di zona riportate
nelle tavole di P.R.G. all'interno delle singole aree soggette a piano
urbanistico attuativo hanno valore indicativo, sia come quantità
sia come disposizione, e non vincolante.
Nel piano attuativo deve essere prevista per opere di urbanizzazione
primaria (verde e parcheggi) una superficie non inferiore al 1 0% della
superficie territoriale e per opere di urbanizzazione secondaria una superficie
non inferiore al 10% della superficie territoriale.
Valgono inoltre le seguenti norme e criteri di progettazione specifici
delle singole aree:
Area Dl-3:
a) sono ammesse unicamente attività connesse con la nautica;
b) devono essere realizzati uno, o al massimo due, accessi allo spazio
acqueo interno dal canale dell'Orologio all'area per garantire il ricambio
dell'acqua.
Il Piano attuativo definirà la forma e l'ubicazione di detti accessi.
La ubicazione e forma dell'accesso nautico e dello spazio acqueo indicati
nei grafici del P.R.G. sono del tutto indicativi.
Per gli impianti industriali e artigianali esistenti in zone diverse
da quelle per l'industria e l'artigianato produttivo ed individuati nelle
tavole di Piano, sono consentiti: la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione
e l'ampliamento, da realizzarsi anche in fasi successive, fino ad un massimo
del 100% della superficie netta di pavimento destinato ad attività
produttive esistenti alla data di adozione del P.R.G. nonché la
costruzione di impianti tecnologici speciali.
Sono consentiti inoltre: la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione
e l'ampliamento, o in caso di inesistenza, la nuova costruzione di un'abitazione
per il custode o il proprietario, fino ad un massimo di 120 mq di superficie
utile.
I suddetti interventi non devono comportare, in ogni caso, il frazionamento
dell'attività produttiva esistente e sono subordinati alla stipulazione
di un atto di vincolo di destinazione d'uso.
Con i suddetti interventi, dovranno essere realizzate tutte le opere
eventualmente necessarie previste dalla legislazione e dalla normativa
vigente per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi; dovrà,
inoltre essere rispettata la norma di cui al successivo art. 31 riferite
all'intero complesso; le nuove costruzioni, infine, dovranno distare dai
confini di proprietà non meno di ml 5.
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