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ART. 27 AREE PER L'ISTRUZIONE
In queste aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature
per l'istruzione.
Può inoltre trovare sede nelle aree stesse tutto quanto è
necessario alla gestione, amministrazione e manutenzione degli edifici
e delle attrezzature suddette.
Le aree libere non utilizzate dalle destinazioni suindicate devono essere
sistemate a parco e giardino.
Gli edifici e le attrezzature devono ottemperare alle prescrizioni delle
leggi che li riguardano.
I simboli particolari sui grafici sono indicativi della destinazione
delle aree destinate alla costruzione degli edifici ed impianti corrispondenti
ai simboli stessi.
La realizzazione degli edifici e delle attrezzature di cui al presente
articolo spetta unicamente alla pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente
competenti.
Per interventi di nuova edificazione la distanza tra corpi di fabbrica
autonomi, ma sempre all'interno dell'area pubblica, non dovrà mai
essere inferiore alla semisomma delle rispettive altezze e comunque mai
inferiore a ml 10.
La distanza dai corpi di fabbrica esterni all'area pubblica non dovrà
mai essere inferiore alla semisomma delle rispettive altezze e comunque
mai inferiore a ml 15.
L'indice di utilizzazione territoriale verrà determinato in sede
di approvazione del progetto edilizio da parte dell'Amministrazione.
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