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REGOLAMENTO EDILIZIO
ART. 25 CHIOSTRINE
Si definisce chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente alla illuminazione ed aereazione di locali non abitabili.
Le pareti delimitate da chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non dovrà comunque essere inferiore a ml 3.
Detta altezza si misura dal piano del pavimento del più basso locale illuminato dalla chiostrina, alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.
L'area delle chiostrine si intende al netto della proiezione orizzontale di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza. Ogni chiostrina sarà munita, alla base, di una o più aperture, comunicanti con l'esterno in modo da assicurarne l'accessibilità e la circolazione d'aria.
Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque.
Le chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati per un'altezza inferiore a quella massima regolamentare, si considerano delimitate da un muro avente l'altezza massima consentita.
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