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ART. 30 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO
Gli sbalzi aperti, come pensiline, poggioli, cornici, ecc. su spazi
parti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
a) fino a ml 4,50 di altezza sono ammessi, solo se esiste il marciapiede, con un arretramento
dal limite della carreggiata stradale di almeno cm 10;
b) oltre i ml 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiede, a condizione che
la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo
di ml 1,00.
Nelle vie di larghezza inferiore a ml 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale superiore
a cm 10.
Debbono essere osservate anche le seguenti prescrizioni:
1. per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto a
l pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e
la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del
marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esso costituiscono ostacolo
al traffico o comunque limitano la visibilità;
2. per lanterne, lampade, fanali, insegne e da altri infissi: qualsiasi elemento da applicare
alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma
del presente articolo.
Valgono comunque le prescrizioni dei precedenti artt. 28 e 29.
I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.
Sotto i portici pubblici o di uso pubblico e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, o da inferriate a maglie fitte; possono venire praticate aperture negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini purchè munite di opportune difese.
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