Città di Caorle Venezia
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SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 37 PORTICI

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, regolarmente registrata e trascritta, devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune. Nelle zone storiche ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. Le opere di manutenzione dei portici non attinenti alla pavimentazione e le opere di riparazione della pavimentazione per guasti non dovuti all'uso sono a carico dei proprietari. Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le modalità e i tipi stabiliti dal Comune. Al Comune spettano la manutenzione delle pavimentazioni e dei corpi illuminanti nonché gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il fili del muro o delle vetrine di fondo non può essere minore di ml 2,00 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,70.

Comune di Caorle - Via del Passarin n. 15 - 30021 Caorle (Ve) tel. 0421/219111 - Fax 0421/219300
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