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ART. 37 PORTICI
I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, regolarmente registrata e trascritta, devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
Nelle zone storiche ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Le opere di manutenzione dei portici non attinenti alla pavimentazione e le opere di riparazione della pavimentazione per guasti non dovuti all'uso sono a carico dei proprietari.
Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo le modalità e i tipi stabiliti dal Comune.
Al Comune spettano la manutenzione delle pavimentazioni e dei corpi illuminanti nonché gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il fili del muro o delle vetrine di fondo non può essere minore di ml 2,00 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml 2,70.
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