Regolamento di gestione e del registro di crediti edilizi

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/05/2019

Descrizione

  1. Il credito edilizio può essere attribuito al proprietario di un immobile esclusivamente in base alle seguenti fattispecie:
    a) a seguito di demolizione di manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, individuati negli elaborati cartografici del PI, e alla completa rinaturalizzazione del suolo, in conformità a quanto disposto dall’art. 4 della LR 14/2019;
    b) a seguito di demolizione di elementi di degrado individuati negli elaborati cartografici del PI e di altri immobili incongrui in zona agricola, non più funzionali all’attività, ovvero a seguito di interventi di miglioramento della qualità urbana e di arredo urbano, di riordino della zona agricola e infine di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, ai sensi dell’art. 36 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i,;
    c) a seguito di cessione a titolo gratuito di aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità o asserviti a vincolo di uso pubblico (compensazione urbanistica) ai sensi dell’art. 37 della L.R.V. 11/2004;
  2. I fabbricati e i suoli che possono generare credito edilizio a seguito delle attività di cui al precedente comma sono indicati negli elaborati grafici del PI.
  3. L’ammontare del credito edilizio di cui al comma 1. a) e 1. b) è determinato sulla base dei coefficienti tabellari indicati nei successivi artt. 2 e 3.
  4. Il credito edilizio derivante dalla compensazione urbanistica di cui al comma 1. c) è determinato sulla base dei successivi artt. 3 e 4.

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