Regolamento per la gestione delle cose ritrovate

Codice Civile, dall’art. 927 al 931

Descrizione

Si noti che il codice adopera il termine “cose ritrovate”, e tali si intendono quelle rinvenute per caso e che si trovino fuori della sfera del detentore, del possessore o del proprietario.— Trattasi di cose smarrite da uno dei soggetti sopra indicati per dimenticanza, per sbadataggine o per caso fortuito.— Potrebbe trattarsi anche di cose sottratte furtivamente o violentemente a chi ne aveva il possesso, e poi perdute dal detentore e quindi ritrovate da
altri.

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