IMU – Imposta Municipale Propria

Pagina informativa

Informazioni

Pagano l’IMU tutti i possessori di fabbricati e terreni in base alle rispettive quote di possesso.

L’UFFICIO TRIBUTI è A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI INERENTI AL CALCOLO IMU. PROVVEDE INOLTRE ALLA PRODUZIONE DEI MODELLI F24 PRECOMPILATI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI AL SEGUENTE INDIRIZZO

Ricevendoli con lo stesso mezzo a stretto giro.

ALIQUOTE IN VIGORE DAL 2024

  • Abitazioni principali (limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,3%
  • Fabbricati rurali strumentali: 0%
  • Immobili classificati nel gruppo catastale D: 1,06%
  • Immobili diversi dall’abitazione principale e dai precedenti: 1,06%
  • Aree fabbricabili: 1,06%
  • Terreni agricoli: 1,06%

Delibera C.C. n. 59 del 23.12.2025 – Aliquote IMU 2026

Prospetto aliquote

Con riferimento agli immobili appartenenti alla categoria catastale D: è riservata allo Stato la quota d’imposta calcolata con aliquota standard dello 0,76% (codice tributo 3925) mentre la rimanenza è destinata al comune di Caorle (codice tributo 3930).

Aree edificabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente comma assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del Comune, ma assumono carattere minimo di indirizzo per l’attività di verifica dell’ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica e privata dai quali si possono evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, ecc.

Determinazione valori di riferimento per le aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)

Esenzioni e agevolazioni

Beneficiano dell’esenzione dal pagamento IMU:
– l’abitazione principale e le relative pertinenze.

È abitazione principale ai fini IMU l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una per categoria.

È considerata abitazione principale, quindi esente dal pagamento IMU:
-l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (art. 9, lett. f), Regolamento IMU).

Beneficiano della riduzione del 50% della base imponibile:
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 1 comma 747 lett. b) Legge 160/2019 (art. 16, co. 1, lett. b), Regolamento IMU).
– unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori (art. 16, co. 1, lett. c), Regolamento IMU).

L’imposta è ridotta del 25% per i seguenti oggetti:

– le abitazioni locate a canone concordato secondo quanto stabilito dall’accordo tra le parti sociali depositato in data 14/09/2018, con decorrenza dal 01/10/2018, presso il Comune di Caorle, ai sensi dell’art.2 c.3 della L. n.431/1998 e del D.M. 16/01/2017 e successiva integrazione del 03/04/2019 (art. 16, co. 2, lett. a), Regolamento IMU).

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.

Accordo territoriale Canone Concordato
Integrazione accordo del 2019

Dichiarazione IMU

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.

Scadenze e versamento

Il versamento per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate:
• acconto entro il 16 giugno
• saldo entro il 16 dicembre

Nel caso in cui la data della scadenza (16/06 o 16/12) cada di sabato, domenica o festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Chi non ha pagato l’IMU entro la scadenza prevista o ha effettuato versamenti parziali può regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso” (previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni).

L’IMU si paga esclusivamente con modello F24.
IMU – Modello F24 semplificato compilabile

Pagina aggiornata il 02/07/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri