Esplora contenuti correlati

Potere sostitutivo in caso di inerzia ex art. 2 comma 2-bis della L. 241 del 1990

Conclusione procedimento amministrativo. Individuazione funzionari con potere sostitutivo in caso di inerzia (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990).

In forza della Delibera di Giunta n. 137 del 28/06/2012 e in relazione al disposto di cui all’art. 2, comma 9 bis della legge 241/90, come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato disposto quanto segue:

1) di individuare nella persona del Segretario Generale pro tempore il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari assegnati alla direzione dei seguenti Settori:

  1. Servizi Sociali;
  2. Finanze e Personale;
  3. Polizia Municipale.

2) di individuare nella persona del Dirigente del Settore Servizi Tecnici pro tempore il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata;

3) di individuare nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata pro tempore il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente del Settore Servizi Tecnici;

4) di individuare nella persona del Dirigente del Settore Finanze pro tempore il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Segretario Generale nella direzione degli uffici e servizi attribuita dal Sindaco ex art. 97.4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 (attualmente Segreteria, Contratti, Affari Legali – Assicurazioni, Comunicazione e stampa, Centralino, Informazioni, Servizi Demografici, Protocollo – Archivio, Messi notificatori).