Albo giudici popolari

  • Servizio attivo

È un registro ufficiale che raccoglie i nominativi dei cittadini idonei a svolgere il ruolo di giudice popolare presso le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che vogliono concorre a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Descrizione

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari
- della Corte d’Assise;
- della Corte d’Assise d’Appello.

Un’apposita Commissione comunale forma gli elenchi previa verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti. Il Sindaco trasmette gli elenchi al Presidente del Tribunale competente per territorio. Presso il Tribunale un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:
- l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise;
- l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise d’Appello.
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Entro 15 giorni dall’affissione, chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni.

L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise, ed eventuali reclami, viene trasmesso al Presidente del Tribunale ove ha sede la Corte d’Assise. L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello, ed eventuali reclami, viene trasmesso al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise e dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Come fare

Chi è dotato dei requisiti richiesti può presentare domanda d'iscrizione utilizzando l'apposito modulo, all'ufficio elettorale, con copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda compilata può essere consegnata all'ufficio elettorale con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso l'ufficio elettorale o presso l'ufficio protocollo del Comune;
- via e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.caorle.ve.it;
- a mezzo pec all’indirizzo comune.caorle.ve@pecveneto.it.

La domanda deve sempre essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento.

Cosa serve

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;
  • buona condotta morale.

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'Albo dei giudici popolari ha valore fino alla cancellazione, disposta dalla competente commissione
- per il raggiungimento del limite del sessantacinquesimo anno d’età;
- per il venir meno di uno degli ulteriori requisiti in sede di iscrizione;
- per sopraggiunta incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare, ai sensi dell’articolo 12;
- per morte.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento. I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Tempi e scadenze

Le domande possono essere presentate dall'1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. Le domande presentate al di fuori di tale periodo potranno dar luogo all’iscrizione nel corso della procedura di aggiornamento del successivo anno dispari.

Quanto costa

Non sono previsti costi a carico del cittadino.

Vincoli

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda può essere presentata compilando il modulo reperibile presso l’ufficio elettorale negli orari di apertura o scaricabile a questo link.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Norme di riferimento.
Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni, recante "Riordinamento dei giudizi di Assise".


Orari:

  • Caorle: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
  • S. Giorgio: il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
  • Castello di Brussa: il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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