E' necessaria la presenza del dichiarante o dei dichiaranti presso l'Ufficio dei servizi demografici.
In sede di dichiarazione di nascita deve essere espressa la scelta comune dei genitori in ordine al cognome da attribuire al figlio.
Per i cittadini stranieri rimane la regola di attribuzione del cognome secondo la legge dello stato di appartenenza per cittadinanza (art. 24 legge n.218/1995).
Per i FIGLI NATI DENTRO IL MATRIMONIO la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del genitore che da solo intenda effettuare il riconoscimento.