Trasferimento di residenza all’estero – Iscrizione AIRE

  • Servizio attivo

Iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE).


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per un periodo superiore ad un anno.

Non devono invece iscriversi all'AIRE:

  • le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
  • i lavoratori stagionali
  • i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
  • i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO

Descrizione

L’AIRE è l’anagrafe che comprende i cittadini italiani che risiedono all’estero ed è separata rispetto a quella dei cittadini che risiedono in Italia.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum,
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;

Come fare

La richiesta di iscrizione all'AIRE deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • direttamente all'autorità consolare italiana all'estero (Ambasciata o Consolato) tramite portale telematico FAST IT, entro 90 giorni dall'espatrio (scelta consigliata). L'autorità a cui il cittadino si è rivolto provvederà ad inoltrare la documentazione necessaria al Comune italiano di ultima iscrizione anagrafica.
    Si consiglia di consultare il sito internet dell’autorità consolare italiana all’estero di riferimento per ottenere maggiori informazioni.

oppure

  • al Comune italiano di iscrizione anagrafica prima dell'emigrazione all'estero, utilizzando apposita istanza.
    In questo caso l'iscrizione all'AIRE sarà completata solo dopo che l'interessato/a avrà provveduto a registrare la propria residenza estera presso l'autorità consolare italiana all’estero competente, che inoltrerà al Comune italiano la documentazione che conferma l'iscrizione all’AIRE.
    La mancata ricezione da parte del Comune italiano della documentazione necessaria comporterà la mancata iscrizione all’AIRE e, se non ricevuta entro un anno di tempo, l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

I moduli devono essere compilati in tutte le parti, precisando soprattutto l'indirizzo estero di residenza e i propri recapiti (e-mail, telefono, cellulare) e presentati con una delle seguenti modalità:

  • consegna a mano presso l'Ufficio Anagrafe o presso l'ufficio protocollo del Comune;
  • via e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.caorle.ve.it;
  • a mezzo pec all’indirizzo comune.caorle.ve@pecveneto.it.

In tal caso è comunque necessario comunicare il trasferimento all'estero (entro 90 giorni) all'autorità consolare italiana di riferimento.

Cosa serve

Per l'iscrizione mediante il portale FAST IT è necessario seguire la procedura online (tale opzione è più diretta e agevole).

Se il cittadino preferisce, invece, comunicare il trasferimento all'estero direttamente al Comune di iscrizione anagrafica, è necessario presentare all’Ufficio Anagrafe:

  • il modulo allegato;
  • copia dei documenti d'identità di tutti i componenti della famiglia che si trasferiscono.

Cosa si ottiene

L’iscrizione all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero.

Tempi e scadenze

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Quanto costa

Non sono previsti costi a carico del cittadino.

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Ulteriori informazioni

VARIAZIONE DI INDIRIZZO ESTERO
La persona, già iscritta all’AIRE, deve tempestivamente comunicare all’autorità consolare italiana all’estero di riferimento ogni variazione di indirizzo estero. Tale variazione verrà poi comunicata dalla predetta autorità consolare italiana al Comune italiano di riferimento.

Non è possibile comunicare la variazione di indirizzo estero direttamente al Comune italiano.

La mancata comunicazione di variazione di indirizzo estero ha conseguenze pregiudizievoli sull’esercizio del diritto di voto all’estero e può portare all’avvio del procedimento di cancellazione AIRE per irreperibilità.

Si consiglia di consultare il sito internet dell’autorità consolare italiana all’estero di riferimento per maggiori informazioni.

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANAGRAFICA
La violazione della normativa in materia anagrafica (compresa la normativa AIRE) comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dalla c.d. legge di bilancio 2024 (L. 213/2023). Tali sanzioni possono variare da un minimo di 200€ ad un massimo di 1000€ per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, fino ad un massimo di cinque anni.

CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER ISCRITTI/E AIRE
consultare il sito internet dell’autorità consolare italiana all’estero di riferimento per maggiori informazioni

CARTA D'IDENTITA' E PASSAPORTO
Gli iscritti AIRE possono ottenere il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) esclusivamente presso l'autorità consolare italiana all'estero. Presso il comune di iscrizione AIRE è consentito solo il rilascio della carta d’identità cartacea (vecchio formato), ma questo è consentito solo per "…reale e documentata urgenza segnalata dal richiedente per motivi di [...]viaggio all'estero [...] anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero".

ll rilascio e/o rinnovo del passaporto italiano è di competenza dell'autorità consolare italiana all'estero.

FIGLI DI CITTADINI E CITTADINE ISCRITTI AIRE
I figli dei cittadini italiani iscritti all’AIRE anche se nati e residenti all’estero, sono a loro volta cittadini italiani.

Il figlio di cittadino italiano iscritto all’AIRE dev’essere registrato anagraficamente e iscritto all’AIRE insieme al genitore, previa trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero.

I documenti necessari devono essere trasmessi all’autorità consolare italiana all’estero.

In caso di nascita in Italia da genitore iscritto all’AIRE, il figlio deve ugualmente essere iscritto all’AIRE insieme al genitore.
Consultare il sito internet dell’autorità consolare italiana all’estero per maggiori informazioni.

MATRIMONIO DI CITTADINI E CITTADINE ISCRITTI AIRE
Il matrimonio celebrato all’estero di un cittadino italiano iscritto all’AIRE (indifferente se con persona cittadina italiana o straniera), deve essere riconosciuto efficace anche in Italia. L’atto di stato civile formato all’estero dev’essere trascritto nei registri di stato civile italiani. La documentazione necessaria deve essere inviata all’autorità consolare italiana all’estero o al Comune italiano di iscrizione AIRE.

Consultare il sito internet dell’autorità consolare italiana all’estero per maggiori informazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.p.r. n. 323 del 1989
L. n. 470 del 1988


Orari:

  • Caorle: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
  • S. Giorgio: il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
  • Castello di Brussa: il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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