L’art. 17, co. 1 del Codice del Terzo Settore, prevede che gli ETS che si avvalgono di VOLONTARI per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a iscrivere gli stessi in apposito registro, detto REGISTRO DEI VOLONTARI (attenzione: il Registro dei volontari e libro degli associati sono due documenti differenti).
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da un Notaio, dal Segretario Comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento.
In alternativa al registro cartaceo, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.