Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021
- Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
- Per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, si applicano le altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
- Sono modificati i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
- A partire dal prossimo 11 gennaio, è prevista la ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, fatte salve le diverse disposizioni più restrittive contenute nelle ordinanze regionali.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/05/3/sg/pdf
Data creazione: 13-01-2021 | Data ultima modifica: 13-01-2021