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Oggetti Smarriti

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Descrizione

L'Ufficio Oggetti Smarriti, di cui si occupa il Comando di Polizia Locale,  svolge un duplice servizio a favore dei cittadini: per il cittadino che trova una cosa (borsa, documenti, biciclette, oggetti personali, chiavi, portafogli, ecc.) e per il cittadino che cerca una cosa di sua proprietà che ha smarrito.

Modalità

Il cittadino che trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla al Comando di Polizia Locale - Ufficio Oggetto Smarriti  del Comune indicando le circostanze del ritrovamento, che deve essere avvenuto sempre nel territorio comunale di Caorle,  tramite compilazione e sottoscrizione di apposito verbale di rinvenimento.

Qualora le ricerche esperite dal Comando di P.L. non permettano di rintracciare il legittimo proprietario del bene trascorso un anno dalla data di pubblicazione del rinvenimento all'Albo Pretorio telematico del Comune di Caorle, l'oggetto viene consegnato  al ritrovatore che ne diviene il proprietario.

Il cittadino che cerca una cosa di sua proprietà avendola smarrita, deve  rivolgersi  al Comando di Polizia Locale - Ufficio Oggetto Smarriti del Comune e sottoscrivere apposito verbale di smarrimento   fornendo tutti  gli elementi e  gli eventuali documenti utili per l'individuazione esatta del bene e per il riconoscimento dell'effettiva proprietà dello stesso.

Il ritiro del bene è soggetto al rimborso delle spese di custodia ai sensi dell'art. 111 del vigente Regolamento per la "Disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi di economato" e della Delibera di Giunta n. 9/37815 del 05/11/02.


La consegna di oggetti ritrovati deve avvenire presso la sede del Comando di Polizia Locale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00; il Sabato e la Domenica anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il ritiro di oggetti rinvenuti avviene previo appuntamento da concordare tramite telefono contattando il numero 0421.81345.

 


Leggi e Regolamenti

Articoli del Codice Civile.

  • Art. 927 Cose ritrovate§
    Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
  • Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
    Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
  • Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
    Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
    Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
  • Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
    Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
    Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
    Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
  • Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
    Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).

Altre norme di riferimento.

Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi e di economato. Provv.to cons.re del 13/05/2002, n° 14/42792/01.
Modificato con successivi provvedimenti consiliari del 10/03/2003, n° 12/47170/03 e del 19/04/2004, n° 104/23852/04.

  • Art. 110 - Cose rinvenute - Procedure
  • Art. 111 - Cose rinvenute - Rimborso spese
  • Art. 112 - Cosa rinvenute - Vendita e devoluzione del valore ricavato.


Definizione delle tariffe per la custodia degli oggetti smarriti/rinvenuti. Delibera di Giunta n. 9/37815 del 05/11/02 avente per oggetto

Regolamento comunale per la gestione delle cose ritrovate. Delibera del Consiglio Comunale 315 del 09.12.1985

Documenti da presentare all'atto della consegna/ritiro.

Da parte del proprietario:

  1. documento d'identità in corso di validità;
  2. eventuale copia di denuncia di smarrimento presentata ad altre  Forze di Polizia.

Da parte del ritrovatore:

  1. documento d'identità in corso di validità;

Da parte dei famigliari del proprietario o del ritrovatore per il ritiro dell'oggetto:

  1. documento d'identità in corso di validità (a meno che l'oggetto da ritirare non sia proprio  il  documento di identità, nel qual caso l'interessato viene identificato tramite il documento stesso).
  2. delega e copia del documento d'identità dell'avente diritto al ritiro dell'oggetto;
  3. eventuale copia della denuncia di smarrimento presentata ad altre Forze di Polizia.
  4. eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) attestante lo stato di erede/i.


Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Comando di Polizia Locale 

Settore Polizia Municipale

Ufficio Comando

E-mail: comandopm@comune.caorle.ve.it
Tel: 0421.81345
Fax: 0421.84261

 



Data ultimo aggiornamento: 29-05-2017