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LEGGE SULLA “TUTELA DEGLI ANIMALI”

È entrata in vigore mercoledì 9 luglio 2014 la Legge della Regione Veneto n. 17 del 19/06/2014 che ha modificato la propria Legge n. 60 del 28/12/1993 sulla "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
La nuova normativa regionale ha previsto la possibilità di accesso agli animali da compagnia a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge.
In attesa della modifica del regolamento comunale che dovrà recepire tale normativa regionale (modifica che sarà effettuata nel prossimo Consiglio Comunale), con ordinanza del Sindaco datata 9 luglio 2014 sono state nel frattempo dettate le disposizioni di coordinamento e di attuazione della Legge Regionale per il territorio del Comune di Caorle. La citata ordinanza è scaricabile al seguente link: http://albopretorio.comune.caorle.ve.it/Allegato/Caorle/613a7793-01a8-4dc1-8525-a7f9be36afab/False - (oppure vedi PDF allegato).
Le disposizioni di coordinamento ed attuazione, adottate in via d'urgenza, si sono rese necessarie al fine di prevenire possibili problemi derivanti dall'applicazione della legge regionale, sia di potenziale pericolosità sia di carattere igienico-sanitario, legati alla convivenza in spazi anche ristretti tra le persone e gli animali, in particolar modo nel corso dell'estate, ed in conseguenza delle numerose presenze turistiche sul territorio comunale.
I cani potranno quindi accedere nelle spiagge libere del Comune di Caorle, ivi compresa la battigia e le aree antistanti le concessione, ove potranno solamente transitare e NON sostare. Gli animali dovranno essere accompagnati al guinzaglio e dovranno essere muniti di idonea museruola, salve le eccezioni indicate dall'ordinanza. Gli animali non potranno, in ogni caso, fare ingresso nell'acqua al di fuori delle zone all'uopo individuate. L'accompagnatore dovrà essere sempre munito di palette e sacchetti per la regolare raccolta delle deiezioni.
Gli animali non potranno inoltre accedere alle aree che sono date in concessione a terzi od occupate per altro uso specifico (stabilimenti balneari, comparti spiaggia, ecc.). Sono esclusi da tali obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli del servizio di salvataggio guidati dagli istruttori autorizzati.

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