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Vidimazione registri dei volontari

L’art. 17, co. 1 del Codice del Terzo Settore, prevede che gli ETS che si avvalgono di VOLONTARI per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a iscrivere gli stessi in apposito registro, detto REGISTRO DEI VOLONTARI (attenzione: il Registro dei volontari e libro degli associati sono due documenti differenti).

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da un Notaio, dal Segretario Comunale o da un altro pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento.

In alternativa al registro cartaceo, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

I documenti da produrre per la VIDIMAZIONE sono:

a) Richiesta di vidimazione a cura del legale rappresentante;
b) Documento di riconoscimento;
c) Registro da vidimare, preventivamente numerato in ordine progressivo in ogni pagina;

Il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021, co. 1, stabilisce inoltre che le associazioni che si avvalgono di volontari, sono tenuti ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi.

Tale obbligo è da ritenersi applicabile sia ai volontari che svolgono l’attività in maniera stabile, che ai volontari occasionali.

Il Registro rappresenta uno strumento fondamentale per adempiere l’obbligo assicurativo, in quanto è necessario anche per fare in modo che la compagnia assicurativa verifichi la presenza del nominativo nel registro di colui o colei che ha subito il danno o lo ha causato.

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