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Divorzio consensuale

Descrizione

Il divorzio consensuale tra coniugi è un procedimento di giurisdizione volontaria che, a partire dall'11 dicembre 2014, è possibile ottenere anche in Comune, dichiarando consensualmente al Sindaco o all’Ufficiale di Stato Civile delegato l’intenzione di sciogliere il proprio vincolo matrimoniale (matrimonio civile) o di ottenerne la cessazione degli effetti civili (matrimonio religioso).

I soggetti cui è destinato il procedimento, ovvero le persone che vi possono accedere, sono i coniugi che, di comune accordo, intendono divorziare e che si erano sposati a Caorle oppure vi sono iscritti anagraficamente.

Le condizioni alle quali può essere chiesto il divorzio in Comune sono le seguenti:

  • il divorzio deve essere consensuale;
  • devono essere passati almeno sei mesi dalla separazione legale ottenuta in qualsiasi Tribunale, Comune o con Convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
  • i coniugi devono essersi sposati a Caorle oppure almeno uno dei due deve esservi iscritto in anagrafe;
  • la coppia non deve avere figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 Legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti;
  • l’atto può contenere l’accordo dei coniugi sull’eventuale assegno divorzile ma non può regolare trasferimenti patrimoniali (casa, beni mobili e denaro).

 

Nota

per coloro che vogliano divorziare consensualmente ma che abbiano figli minori o nelle altre condizioni di cui sopra, oppure che desiderino regolare anche trasferimenti patrimoniali, la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati i quali possono assistere i coniugi nella redazione di una Convenzione di Negoziazione Assistita (art. 6 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162).

Procedura 

Il procedimento viene gestito esclusivamente su appuntamento, da richiedersi al n. 0421 219234.
I soggetti interessati devono preliminarmente trasmettere o consegnare di persona all’Ufficio di Stato civile le dichiarazioni sostitutive di ognuno dei coniugi contenenti i dati necessari per l’istruzione della pratica allegando copia di un proprio documento di identità personale valido. Successivamente saranno contattati per concordare il primo appuntamento.

Documenti necessari:

copia conforme all’originale dell’atto di separazione legale

Tempi

Di norma sono necessari tre incontri per:
1) verificare la documentazione e la competenza dell’Ufficio a ricevere l’atto;
2) redigere l'atto di divorzio e ricevere le dichiarazioni consensuali dei coniugi;
3) almeno 30gg dopo il precedente, per confermare l’intenzione al divorzio.

I tempi ordinari di gestione dell’intero procedimento sono di 90 gg a partire dal primo appuntamento.
Tra la dichiarazione di voler divorziare consensualmente e la sua conferma devono passare obbligatoriamente almeno 30 giorni e la data prevista per la conferma deve essere inserita nell’atto di separazione.

 

Importante

La mancata conferma dell’atto da parte anche di uno solo dei coniugi rende nulla la precedente dichiarazione.

Lo sportello dei Servizi Demografici del Comune di Caorle è aperto:

  • CAPOLUOGO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30;
  • DELEGAZIONE SAN GIORGIO DI LIVENZA: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00;
  • DELEGAZIONE CASTELLO DI BRUSSA: mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Settore Segreteria - Affari Generali

Servizi Demografici

E-mail: anagrafe@comune.caorle.ve.it
Tel: 0421 219234
PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it

Costi e Presentazione Documenti

La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:

E’ previsto un costo di € 16,00 da corrispondersi al momento della redazione dell’atto di divorzio (il versamento dovrà essere effettuato sul C.C. Postale n. 15360308 intestato al Comune di Caorle).

 

Le principali norme di riferimento sono:
Art. 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito in Legge 10.11.2014, n. 162;
Art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della Legge 1.12.1970, n. 898;
Legge 6.05.2015, n. 55.

 



Data ultimo aggiornamento: 22-05-2017
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