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Assegni di Maternità

Descrizione

Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri che hanno avuto dei figli e che non hanno maturato i contributi sufficienti per aver diritto ai trattamenti previdenziali di maternità.

Esistono due diversi assegni di maternità

  • un assegno, erogato dallo Stato, rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità: lavoratrici o ex-lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del parto, e madri che hanno lavorato per almeno 3 mesi negli ultimi 9 mesi
  • un assegno, erogato dai Comuni, rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né all'assegno statale

Gli assegni erogati dallo Stato
Sono erogati alle madri, italiane o straniere regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i bambini residenti in Italia e nati, adottati o presi in affidamento nell'anno in corso. Se, per qualche motivo, la madre non è presente nella famiglia (abbandono del figlio, separazione, ecc.), l'assegno spetta al padre.

La domanda, in carta semplice, deve essere presentata alla sede territoriale dell'Inps entro sei mesi dalla nascita del figlio. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri il possesso di requisiti che danno diritto alla concessione dell'assegno, l'eventuale presenza di altri trattamenti economici o previdenziali di maternità, l'eventuale richiesta dell'assegno di maternità erogato dal comune. L'assegno è erogato entro 120 giorni dalla richiesta e non è cumulabile con quello del Comune, ma è compatibile con altre forme di sostegno.


Gli assegni comunali
Chi non ha i requisiti sufficienti per chiedere gli assegni di maternità dello Stato e non ha nessuna copertura previdenziale, può chiedere un contributo economico al Comune.

Il diritto all'assegno è subordinato a limiti di reddito, alla numerosità della famiglia e ad altre specifiche condizioni, considerate attraverso dei parametri, l'Indicatore della Situazione Economica (Ise), e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).
Il proprio Ise ed Isee può essere richiesto ai Centri di Assistenza Fiscale.

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto. Al modulo della domanda, disponibile presso l'ufficio servizi alla persona, va allegato l'attestazione dell'Isee e, se si è cittadini stranieri, la fotocopia della carta di soggiorno propria e del figlio/a o la fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio della carta di soggiorno, rilascata dalla Questura.
Questo sussidio è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare, con quello per famiglie con tre minori e altre indennità erogate dall'Inps e dal Comune.

Settore Servizi alla Persona

Ufficio Servizi sociali

E-mail: servizisociali@comune.caorle.ve.it
Tel: 0421 219263 (Segreteria di Settore)
Fax: Fax 0421 219300
PEC: comune.caorle.ve@pecveneto.it



Data ultimo aggiornamento: 12-08-2020
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